Preventivo scritto obbligatorio per i legali

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Entrato in vigore il 29 agosto 2017, l’obbligo di informare il cliente prima dell’inizio della prestazione, in forma orale o scritta, non è l’unica novità per i legali. A toccare da vicino gli avvocati vi è, infatti, il comma 141 della legge sulla concorrenza 124/2017. Questo prevede l’obbligo di chiarire il compenso degli avvocati per iscritto.

Occorre, quindi, formulare un preventivo che, in un’ottica di totale trasparenza, indichi il metodo di calcolo, in relazione alla complessità dell’incarico e alle circostanze prevedibili, e distingua fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. La cifra indicata sarà, quindi, “di massima”, sulla base delle informazioni disponibili. Non solo: occorre anche specificare i termini di pagamento e ulteriori condizioni utili perché il cliente possa decidere se confermare o meno l’incarico.
Non vale più, quindi, il preventivo orale: il professionista deve optare per un documento cartaceo o digitale.

Vi è infine un altro cambiamento di rilievo prevista dalla legge n. 124, che riguarda legali e non, al fine di garantire la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza. I professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

 

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