Sì alla pubblicità negli stadi per gli avvocati

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Sì alla pubblicità negli stadi per gli avvocati

Un nuovo sì nell’ambito della pubblicità per gli avvocati dal Consiglio Nazionale Forense. Dopo il parere positivo e il lasciapassare relativo alla pubblicità sugli autobus, è la volta del via libera alla pubblicità negli stadi, pre e post partita. Il quesito (n. 442) è stato formulato dal Consiglio dell’Ordine di Avezzano che chiedeva se fosse possibile per gli avvocati fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria all’interno di un impianto sportivo. Chiedeva, inoltre, la possibilità di utilizzare lo spazio pubblicitario del tabellone in conclusione degli eventi sportivi. Il CNF ha sottolineato come sia la legge professionale forense cfr. art. 10 l. n. 247/2012) che il codice deontologico accettino e ammettano tale forma di pubblicità. Ancor di più, in entrambi i casi si ribadisce “per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno”. La pubblicità e le informazioni propagate devono, però, rispettare i limiti previsti dall’art. 10 della Lpf. L’oggetto, la natura e i titoli dell’attività professionale devono essere pubblicizzati sempre all’insegna della trasparenza e della correttezza, senza mai paragonarsi agli altri professionisti né essere “equivoci, ingannevoli, denigratori o suggestivi”.

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