Requisiti per la professione forense, le proposte del CNF al Ministero

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Requisiti per la professione forense, le proposte del CNF al Ministero

Il Consiglio Nazionale Forense ha preso posizione dinanzi alle indicazioni giunte dal Ministero della Giustizia circa l’accertamento dell’esercizio della professione forense. Si tratta di un documento che il dicastero in questione ha inviato al CNF nei mesi scorsi per elencare e precisare le linee guida e i parametri vincolanti che consentano la prosecuzione dell’attività legale. Precisando che la presa visione del Consiglio intende ottenere soltanto pareri, ma non indicazioni atte alla modifica del testo, il Ministero ha stilato un elenco di otto punti fondamentali, che ciascun avvocato deve ottemperare per rimanere iscritto all’albo. L’elenco completo prevede che ciascun legale debba essere titolare di partita Iva attiva; avere l’uso di locali e di (almeno) un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche associata; aver trattato almeno cinque affari l’anno anche se conferiti da altro professionista; possedere una pec regolarmente comunicata al Consiglio dell’Ordine; aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale; disporre di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione; aver pagato i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine; avere pagato i contributi alla Cassa di Previdenza Forense. Tali parametri sono stati giudicati troppo ristrettivi dal Consiglio Forense, che, in particolare, ha puntato il dito contro i riferimenti al reddito, diretti e indiretti, compresi quindi i pagamenti all’Ordine e alla Cassa Forense. Dubbi anche sulla titolarità della partita IVA, che, stando al Consiglio, non dovrebbe essere esclusivamente personale, bensì anche derivante dalla partecipazione dell’avvocato a una società o a un’associazione professionale. Inoltre, nella missiva di risposta per il Ministero, il CNF ha chiesto che venga concessa la possibilità di provare “con ogni mezzo” l’esercizio continuativo abituale ed effettivo della professione, considerando “presuntivi” e non assoluti i requisiti previsti dal regolamento. In ultimo, il Consiglio ha formulato la proposta di concedere “tempi ragionevoli” a disposizione degli avvocati per l’eventuale “sanatoria” finalizzata ad evitare la cancellazione dall’albo. Come detto in precedenza, il parare del CNF non è ritenuto vincolante dal Ministero, tuttavia il Consiglio auspica modifiche nella direzione indicata, al fine di conciliare opportunamente esigenze di servizio per i clienti, ma, contemporaneamente, anche gli avvocati stessi nel loro raggio d’azione.

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