

Che l’Intelligenza Artificiale sia uno strumento ampiamente dibattuto e utilizzato all’interno di studi ed uffici legali è ormai un dato di fatto. L’AI sta trainando il mondo della legge verso un futuro più efficiente ed efficace. Tuttavia, l’utilizzo superficiale e l’eccessiva fiducia acritica nei confronti di questa tecnologia disruptiva può condurre a gravi errori. Si parla sempre più spesso di vibe lawyering, ovvero la tendenza a delegare alla macchina non solo le operazioni meccaniche, ma il ragionamento giuridico sostanziale, fidandosi dell’output come si fiderebbe di un collega esperto.
Il quadro normativo italiano ha già recepito l’urgenza: la L. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre, impone all’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, vieta la delega di decisioni giuridiche sostanziali alla macchina e sancisce l’obbligo di verifica professionale di ogni output.
All’interno di questi parametri imposti dalla legge, l’utilizzo dell’AI permette di ottimizzare notevolmente i flussi operativi, facendo però attenzione alle allucinazioni.
Le allucinazioni possono essere definite formalmente come la generazione di contenuti falsi, infondati, logicamente incoerenti o non supportati dai dati di addestramento, che vengono tuttavia presentati dal modello AI con alta confidenza e apparente plausibilità.
Per il professionista del diritto, le manifestazioni più frequenti sono principalmente 3:
Il Tribunale di Siracusa, nel febbraio 2026, ha classificato la conoscenza delle allucinazioni AI come “fatto notorio”. Un operatore professionale del diritto che oggi ignori che i modelli di IA generativa non costituiscono banche dati giurisprudenziali non adempie alla normale diligenza professionale. Una lacuna che, sul piano processuale, rischia di inficiare l’attendibilità della ricostruzione istruttoria e compromettere irrimediabilmente la difesa del cliente.
Roberto Mata stava semplicemente viaggiando in aereo quando un carrellino del personale di bordo lo colpì al ginocchio. Un incidente banale, una richiesta di risarcimento legittima. Si affidò all’avvocato Steven Schwartz, il quale, per costruire una difesa solida, citò nella memoria diversi precedenti giurisprudenziali a supporto della tesi del proprio assistito. Casi pertinenti, ben argomentati, formalmente impeccabili. Con un unico problema: non erano mai esistiti.
L’avvocato aveva interrogato ChatGPT per la ricerca dei precedenti. Il modello aveva risposto con la consueta sicurezza: nomi delle parti, numeri di causa, date, massime virgolettate. Tutto inventato. Quando il tribunale tentò di verificare i riferimenti, non trovò nulla. Interpellata direttamente, la stessa intelligenza artificiale confermò di aver generato casi inesistenti. Schwartz si scusò pubblicamente. Mata non ottenne il risarcimento.
Il caso, datato 2023, fu il primo a portare le allucinazioni dell’intelligenza artificiale all’attenzione globale. Da allora il fenomeno si è esteso, si possono infatti annoverare numerosi episodi analoghi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Regno Unito, fino ai tribunali italiani.
L’entusiasmo per le potenzialità dell’intelligenza artificiale non ha esonerato le istituzioni internazionali dalla necessità di fissare confini chiari. L’UNESCO ha pubblicato linee guida specifiche sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei tribunali e nelle corti, riconoscendo esplicitamente che questi strumenti possono migliorare il sistema giustizia, ma che un impiego privo di rigore etico rischia di minare i diritti fondamentali della persona.
Le Linee guida individuano 15 principi universali divisi in 3 aree.
Al professionista spetta ora la scelta degli strumenti con cui tradurre quei principi in pratica quotidiana.
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