Come contestare l’autenticità di un testamento olografo?

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Come contestare l’autenticità di un testamento olografo?

Come dimostrare che un testamento non è autentico?
Dopo lunghi dibattiti e dopo l’ affermarsi di due orientamenti differenti, la Cassazione stravolge quanto sino ad oggi statuito, rifacendosi ad un provvedimento del 1951.
Va innanzitutto specificato che tale procedura riguarda il testamento olografo, un documento scritto a mano dal testatore che contiene le sue volontà, senza particolari formule, non prevede la presenza di un Notaio né quella di testimoni.
Gli orientamenti distonici espressi nel corso degli anni prevedevano due procedure differenti. Secondo il primo indirizzo, il testamento olografo va considerato come una qualsiasi scrittura privata. Di conseguenza, chi intende contestarne l’autenticità deve disconoscere tale scrittura, mentre il soggetto che vuole far valere l’efficacia del testamento deve al contrario proporre l’istanza di verificazione.
Il secondo orientamento prevede, invece, che l’unico strumento per far accertare che il testamento non è genuino sia la proposizione della cosiddetta querela di falso, disciplinata nel codice di procedura civile, artt. 221 e ss. cpc. Il disconoscimento di una scritta privata, secondo tale orientamento, può provenire solo dal suo autore. Trattandosi, però, di un testamento e, quindi, di volontà da eseguirsi dopo la morte dell’autore, questo strumento non può essere adottato.
Le Sezioni Unite stravolgono oggi il panorama e danno torto ad entrambi gli orientamenti, affermando un principio noto, già espresso in una sentenza che risale al 1951 e precisamente la n. 1545 del 15 giugno 1951.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per contestare questa particolare tipologia di testamento, occorre presentare in tribunale domanda di accertamento negativo della scrittura e su di essa, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava l’onere della relativa prova. Chi asserisce che il testamento non sia veritiero deve darne prova. A tal proposito, si chiarisce anche che il testamento, proprio per la sua particolare funzione e natura, non può essere equiparato ad una qualsiasi tipologia di scrittura.

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