LA PUBBLICITÀ DELL’AVVOCATO: Cosa cambia con il nuovo codice deontologico

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LA PUBBLICITÀ DELL’AVVOCATO: Cosa cambia con il nuovo codice deontologico

Nella seduta del 31 gennaio 2014, in esecuzione dell’art. 65 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo Codice deontologico, che entrerà in vigore oggi 15 dicembre 2014. L’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, avrà a disposizione l’informazione sulla propria attività, sull’organizzazione e struttura dello Studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

Ogni comunicazione, anche per via informatica, dovrà essere trasparente, veritiera, corretta, non equivoca, non ingannevole, non denigratoria o suggestiva e non comparativa.

Nello specifico, l’art. 35 del predetto Codice deontologico, inerente il dovere di corretta informazione, prevede che l’avvocato, nel dare informazioni sulla propria attività professionale, dovrà rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e indicando il titolo professionale, la denominazione dello Studio e l’Ordine di appartenenza. Il titolo accademico di professore andrà utilizzato solo se docente di materie giuridiche (specificando qualifica e materia di insegnamento). Al tempo stesso non dovranno essere inserite informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.

L’avvocato non potrà utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello Studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.  Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non dovrà indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

Da rilevare il comma 9 dello stesso art. 35, il quale afferma che l’avvocato potrà utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

L’avvocato, inoltre, sarà responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non potrà contenere riferimenti commerciali o pubblicitari, sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito nel rispetto della dignità e del decoro della professione.

La violazione dei doveri, precedentemente indicati, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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