PROCESSO CIVILE TELEMATICO: Circolare del 28 OTTOBRE 2014 del Ministero della Giustizia

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PROCESSO CIVILE TELEMATICO: Circolare del 28 OTTOBRE 2014 del Ministero della Giustizia

Con la Circolare 28 ottobre 2014 il Ministero della Giustizia è tornato a fornire alcuni chiarimenti in materia di processo civile telematico.

Questi gli elementi di maggiore rilevanza della circolare:

1-Tempi di lavorazione degli atti da parte delle Cancellerie

Al fine di garantire la tempestiva accettazione degli atti e dei documenti depositati dalle parti è consigliabile che tale accettazione sia eseguita entro il giorno successivo a quello della ricezione da parte dei sistemi del dominio di giustizia.

A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici.

 

2- Orari di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.  Laddove il temine cada nelle giornate di sabato e domenica, il deposito, per rispettare detti termini, deve essere eseguito nella giornata precedente il sabato o il giorno festivo in questione.

Si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Invero, in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

 

  1. Superamento dimensione massima della busta accettata dal sistema del PCT

Laddove il messaggio di PEC, inviato dalla parte al fine di operare il deposito, superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche (30 MB) del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

 

4- Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo

Gli Uffici Giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato.

Il procuratore della parte, che abbia acquistato la marca da bollo e abbia provveduto alla scansione della stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, deve recarsi presso l’Ufficio Giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.

 

5- Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico

Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale hanno la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico” e il potere di “attestare la conformità delle copie estratte”.

Il potere di autentica si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

 

6- Rilascio della formula esecutiva

Le attività di spedizione e rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, il quale deve individuare la parte a favore della quale rilascia l’opera.

Il difensore non può, quindi, provvedere in autonomia all’estrazione della copia e alla sua autenticazione.

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