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Saggio di mora: Aggiornamento delle condizioni

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2015, ha aggiornato il “saggio di mora” per i ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, come disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 192/2012

Il tasso, per il periodo che andrà dal 1º gennaio al 30 giugno 2015, scenderà di un decimo di punto, passando dal precedente 0,15% all’attuale 0,05%.

Al tasso di interesse moratorio va sommata la maggiorazione che in base all’ art. 2 del DLGS 192/2012 è pari all’ 8%. La percentuale di interesse complessiva è quindi pari all’ 8,05%: tale indicazione è valida, però, solo per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 3, comma 1 del citato D.lgs.

Le transazioni concluse prima di tale data prevedono ancor la maggiorazione previgente, ossia il 7%, oltre al tasso di mora in vigore nei vari semestri.

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Azione 3.7 – SUB-Azione 3.7a