Il ddl anticorruzione è legge: ecco le disposizioni

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Il ddl anticorruzione è legge: ecco le disposizioni

Se ne è discusso per molto tempo, anche in termini decisamente animati, e ora che ha preso forma, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il ddl anticorruzione continua a far parlare di sé. La stretta voluta dalla maggioranza alla Camera ha prodotto i suoi frutti e, dalla fine del mese scorso, il disegno di legge anticorruzione è divenuto realtà, pur tra i distinguo delle diverse fazioni politiche. Tra chi plaude a una svolta e al ritorno di provvedimenti volti a dare un messaggio di legalità, contrapposto a chi, invece, definisce la legge incompleta e parla di occasione persa, il ddl ha comunque delle peculiarità e dei risvolti molto interessanti. È bene provare a sviscerarli sinteticamente.

In primis il reintegro del falso in bilancio, che torna a essere punibile con reclusione per tutte le imprese, non solo quelle quotate in borsa (la cui pena sale tra i 3 e gli 8 anni, mentre per società non quotate è da 1 a 5 anni). Pertanto, il falso in bilancio diventa nella maggior parte dei casi reato di pericolo, non più (come in precedenza) di danno, la procedibilità (salvo per piccole società soggette al fallimento) è d’ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità.

Aumentano le pene anche per reati contro la pubblica amministrazione, precisamente peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi), corruzione propria (da 6 a 10 anni) e impropria (da uno a 6 anni), induzione indebita (da 6 a 10 anni e 6 mesi), corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni nell’ipotesi base, con pena che può salire fino a 20 nei casi più gravi). Restano invariate le sanzioni previste per il reato di concussione, tuttavia estese anche all’incaricato di pubblico servizio. Prevista una stretta anche delle pene accessorie in caso di reati contro le PA. Per licenziare un dipendente pubblico corrotto è ora sufficiente la condanna a 2 anni di carcere, mentre il divieto di contrattare con la PA può arrivare fino a 5 anni. Nei reati più gravi contro la PA diventa impossibile patteggiare se prima non si è integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato.

Deciso l’inasprimento anche per quanto concerne l’associazione mafiosa, che vede passare da 10 a 15 anni (oggi è dai 7 ai 12) la pena per chi partecipa a un’associazione mafiosa, da 12 a 18 anni (anziché 9-14) per chi la organizza o dirige. In caso di associazione mafiosa armata il promotore può ottenere 26 anni, per chi collabora lo sconto può essere da un terzo a due terzi.

Infine, la modifica apportata alla legge Severino (legge 190/2012) stabilisce l’attribuzione all’Autorità nazionale Anticorruzione di compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il cosiddetto Codice degli appalti.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la documentazione parlamentare.

Avviso INNOPROCESS-Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI
POR Puglia FESR-FSE – 2014-2020 – Asse prioritario III – Competitività delle piccole e medie imprese
Azione 3.7 – SUB-Azione 3.7a