Avvocati, formazione continua e crediti formativi

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Avvocati, formazione continua e crediti formativi

La legge sull’ordinamento professionale forense ha sancito, fra gli altri, l’obbligo della formazione continua degli avvocati (art. 11, Legge n. 247/2012), disciplinata dal regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 dal Cnf. L’avvocato è, quindi, tenuto a curare la propria formazione nell’arco di tutta la vita professionale, per mezzo della partecipazione a convegni, corsi accreditati dal Cnf e, ancora, ad altre iniziative formative specificate ed elencate nell’art. 13 del regolamento, come ad esempio la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo ha durata triennale. Nel corso del triennio l’avvocato deve maturare almeno 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno. Tra i crediti del triennio non meno di 9 devono riguardare la deontologia forense di cui almeno 3 per ciascun anno. È possibile, inoltre, conseguire crediti formativi anche frequentando corsi a distanza o e-learning, ma i crediti ottenuti con queste modalità non devono superare il 40% del totale dei crediti nel triennio.

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