Avvocati, ridotti i requisiti per restare iscritti all’albo

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Avvocati, ridotti i requisiti per restare iscritti all’albo

Modifiche e novità nel decreto ministeriale concernerete il regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione. Il testo, concluso l’iter al Senato, in data 24 novembre 2015, ha ricevuto parere favorevole anche dalla Camera e sarà prossimamente pubblicato in Gazzetta. L’attuale testo è leggermente diverso da quello predisposto dal Ministero nel marzo 2015. La modifica più rilevante consiste in una riduzione da otto a sei dei requisiti che, comprovanti un esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, consentono la permanenza nell’Albo degli avvocati. Sono state eliminate, quindi, dal testo definitivo due condizioni: il versamento dei contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e il versamento dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense. Non rappresentano più condizioni ostative per rimanere iscritti all’Albo.
Gli altri punti, ormai definitivi, restano pertanto immutati:

-essere titolari di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

-avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso un altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

-aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

-essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al consiglio dell’Ordine;

-aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

-aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Il Consiglio dell’Ordine Circondariale, qualora accerti la mancanza dei requisiti sopra elencati, invita l’avvocato, tramite PEC o lettera raccomandata, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’avvocato ha la facoltà di chiedere di essere ascoltato personalmente. Nel caso in cui tale procedura non venga rispettata la delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato. Tale cancellazione dall’albo comporta la conseguente cancellazione dagli elenchi a cui è eventualmente iscritto.

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