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Cassazione: sì alla stepchild adoption

L’istituto giuridico della Stepchild Adoption esiste nell’ordinamento italiano dal 1983, ma fino a questo momento ha riguardato solo le coppie eterosessuali. Infatti, la legge 184/1983 permette l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, solo se l’adozione corrisponde all’ interesse del figlio, che deve dare il consenso (se maggiore di 14 anni) o comunque esprimere la sua opinione (se di età tra i 12 e i 14). La Stepchild Adoption è stata permessa fino al 2007 solo alle coppie sposate da almeno tre anni, ma da questa data è stata aperta ai conviventi eterosessuali che hanno costituito una coppia di fatto della durata di almeno tre anni, sposati al momento della richiesta. Nel 2014 e nel 2015, due sentenze del tribunale di Roma hanno sancito che l’orientamento sessuale di una persona intenzionata ad adottare un bambino non rappresenta un ostacolo all’adozione stessa. Pertanto, l’istituto giuridico della Stepchild Adoption è diventata oggetto di un intenso dibattito in merito alla possibilità di adottare un bambino (con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono) da parte di un partner all’interno di una coppia omosessuale.
Il 25 febbraio 2016, in occasione dell’approvazione del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, con lo stralcio dell’articolo 5, si è stabilito che le disposizioni sulle adozioni non si applicano alle unioni civili. La legge, comunque, “fa salva la giurisprudenza” in materia di adozioni, cioè evita di ostacolare le decisioni dei giudici, lasciando libero il vuoto normativo che ha creato.
Con la sentenza 12962/16, pubblicata il 22 giugno, la Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Roma che accoglieva la domanda d’adozione di una minore proposta dalla partner della madre.
Nelle motivazioni della sentenza si dice che la fattispecie non è la legge sulle unioni civili, ma la legge sulle adozioni del 1983, laddove parla di “adozioni in casi speciali”, istituto al quale possono accedere sia i singoli sia le coppie di fatto. Tra i requisiti, quindi, si considerano l’interesse del minore, il rapporto affettivo con il richiedente e non il suo orientamento sessuale.
Accade così, ancora, che mentre il Parlamento ha preferito lasciare in sospeso questo aspetto particolare ma importante dei diritti civili per gli omosessuali, la Cassazione decide su caso concreto con una storica sentenza che senz’altro riaprirà il dibattito politico.

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