Jobs act: le novità del contratto di lavoro a tutele crescenti

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Jobs act: le novità del contratto di lavoro a tutele crescenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo inerente le disposizioni circa il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (attuazione della legge n.183 del 2014), meglio noto come Jobs Act.

Si tratta di un argomento particolarmente sensibile per un numero elevato di lavoratori, intrecciatosi più volte con l’attualità politica in questi mesi. È bene, dunque, provare a fare chiarezza sulle discipline che entreranno in vigore e sulle novità che comporteranno.

Innanzi tutto, va precisato che il nuovo contratto a tutele crescenti si applica a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015), per i quali è stabilita la nuova regolamentazione dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Nello specifico (la materia “calda” del provvedimento), per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori, mentre per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

Negli altri casi, quelli in cui non vengano riscontrati estremi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, i “licenziamenti ingiustificati”, è stata introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. Il risarcimento sarà in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Particolarmente interessante la nuova conciliazione facoltativa incentivata, con la quale, per evitare di andare in giudizio, il datore di lavoro potrà decidere di offrire una somma, esente da imposizione fiscale e contributiva, pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncerà alla causa.

Per quanto concerne i licenziamenti collettivi, invece, il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Altre disposizioni di rilievo sono quelle inerenti le piccole imprese (ma anche sindacati e partiti politici), per le quali “la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità”.

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