Cassazione: per il fallimento decide il curatore

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Cassazione: per il fallimento decide il curatore

La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con sentenza n. 11264 del 31 maggio 2016, ha stabilito che, a seguito del fallimento, la legittimazione attiva alla prosecuzione dell’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori e sindaci delle società di capitali, spetta esclusivamente al curatore fallimentare.
Nel caso di fallimento della società, dunque, i Giudici hanno affermato il principio per cui, in tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. di soci della stessa, in caso di successivo fallimento l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione è il curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. Ne consegue che, quando nel corso dell’appello il curatore non abbia manifestato l’intenzione di proseguire l’azione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della causa per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.
Facendo applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha cassato il capo della sentenza impugnata, relativo alla condanna dei sindaci al risarcimento del danno, poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito.

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